[1]Energia

[2]1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore energetico onde migliorare la produzione, l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia in Afghanistan, comprese tra l'altro:

  • a)la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
  • b)una maggiore cooperazione in campo tecnologico, e
  • c)la formazione professionale. 2. Le parti riconoscono che un quadro trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole costituisce il modo migliore per creare un contesto favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore energetico.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art39 · fonte su Normattiva