Per comprovate ragioni tecniche o scientifiche, le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV della presente Convenzione possono, di comune accordo fra i due Commissari, essere modificate in senso estensivo solo per periodi di tempo limitati purche' i provvedimenti relativi non siano in contrasto con le finalita' della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art12 · fonte su Normattiva