Art. 12 (Convenzione) — Provvedimenti estensivi
Per comprovate ragioni tecniche o scientifiche, le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV della presente Convenzione possono, di comune accordo fra i due Commissari, essere modificate in senso estensivo solo per periodi di tempo limitati purche' i provvedimenti relativi non siano in contrasto con le finalita' della presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
