Art. 11 (Convenzione) — Provvedimenti restrittivi
Ciascuno dei due Commissari puo' curare nell'ambito del territorio di competenza e compatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato l'emanazione di provvedimenti piu' restrittivi rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell'altro Stato.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
