Ciascuno dei due Commissari puo' curare nell'ambito del territorio di competenza e compatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato l'emanazione di provvedimenti piu' restrittivi rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell'altro Stato.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art11 · fonte su Normattiva