1 - E' vietato adoperare per la pesca nelle acque oggetto della presente Convenzione ogni apparechhio fisso o mobile, il quale impe disca il passaggio dei pesci per piu' di una meta' della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva. 2 - La distanza fra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva, o sulle due rive opposte, non potra' essere inferiore al doppio dello sviluppo del piu' grande di essi. 3 - E' vietato collocare impianti fissi connessi con l'attivita' di pesca diversi dalle reti nella fascia litorale compresa tra la riva ed il limite superiore della corona, indicato da un netto ed evidente aumento della pendenza del fondo. 4 - E' vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive, nonche' della corrente elettrica. E' pure vietato ricorrere all'uso di apparecchi di sondaggio ad onde. 5 - Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature, salvo provare che non siano destinate a scopo di pesca. 6 - E' vietato catturare i pesci con le mani. 7 - E' vietato pasturare con la larva di mosca carnaria. 8 - Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art5 · fonte su Normattiva