1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Nigeria o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficolta' che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale della Nigeria, questa puo' prendere, in deroga agli articoli 3 e 6, le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficolta' che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga agli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni con la Nigeria. Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunita' e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta della Nigeria.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
