Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna Parte contraente s'impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~art13 · fonte su Normattiva