[1]1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica di uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunita' dell'Africa orientale, lo o gli Stati interessati possono prendere, in deroga agli articoli 3 e 6, le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
[2]2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Comunita' economica europea o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunita' economica europea, quest'ultima puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
[3]3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.
[4]4. In seno al Consiglio di Associazione si procede a consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunita' economica europea e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
