1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione puo' esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso puo' inoltre formulare raccomandazioni appropriate. 2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima. 3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~art21 · fonte su Normattiva