1. Il Consiglio di Associazione e' composto dei membri del Consiglio e di membri della Commissione della Comunita', da una parte, e di membri del Governo della Nigeria, dall'altra. I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento interno. 2. Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente soltanto con la partecipazione di meta' dei membri del Consiglio della Comunita', di un membro della Commissione e di un membro del Governo della Nigeria. 3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e la Nigeria dall'altro.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~art22 · fonte su Normattiva