Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunita' e il cui volume annuale e' fissato al successivo articolo 3, e fatte salve le decisioni che alla fine potranno essere adottate dalla Comunita' nel quadro della sua politica agricola comune, gli Stati membri applicano all'importazione di olio di arachide (voce ex 15.07 B II c della tariffa doganale comune) e di olio di palma (voce 15.07 B II b della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
