A decorrere dalla ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunita' alla tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2, la Comunita' aprira' ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari per un volume equivalente alla somma dei contingenti nazionali aperti a tale data. Questa procedura si applica fatte salve le decisioni che saranno eventualmente prese dal Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 4, per la unno civile Successivo. Tuttavia, per quanto riguarda le nocciole, questa procedura si applica, soltanto al momento in cui sara' stato effettuato, per l'insieme degli altri tre prodotti, l'allineamento dei dazi tradizionali degli Stati membri della Comunita' sulla la tariffa doganale comune.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~protocollo-n-1-art3 · fonte su Normattiva