[1]Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo
[2]Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
[3]Articolo 1
[4]Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, la Nigeria procede, alle condizioni che seguono, all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri: 1. Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il suo bilancio. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti seguenti:
- a)sardine
- b)altre preparazioni o conserve di pesci, crostacei e molluschi, caviale ed i suoi succedanei
- c)purea e pasta di pomodori
- d)birra (comprese la "ale" e la "porter" e altre bevande fermentate a base di cereali)
- e)tessuti ricci o di ciniglia, di seta
- f)radiofonografi per uso domestico
- g)orologi, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi e' effettuata gradualmente alle seguenti condizioni: riduzione del 50% alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo riduzione del 25% un anno dopo l'entrata in vigore e altra riduzione del 25% due anni dopo detta entrata in vigore.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
