[1]PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVEZIONE DI ASSOCIAZIONE
[2]Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
[3]Articolo 1
[4]1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata, in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi a tutto il 31 dicembre 1962 su prodotti importati, indicando i dazi e le tasse applicabili ai prodotti originari degli Stati membri e degli altri Stati associati, e quelli applicabili ai prodotti originari dei paesi terzi nonche' i dazi riscossi all'esportazione. In detta comunicazione ciascuno Stato associato specifica tra i dazi e le tasse di cui al comma precedente quelli che, a suo parere, rispondono alle necessita' del proprio sviluppo e ai bisogni della propria industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il proprio bilancio. Esso indica inoltre i motivi del loro mantenimento o della loro istituzione. 2. A richiesta della Comunita', si hanno consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1. Se entro il termine di tre mesi non e' presentata alcuna domanda, di consultazione, si ritiene che il Consiglio di Associazione abbia preso atto delle tariffe o degli elenchi.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
