Per quanto riguarda i prodotti compresi nell'elenco allegato al presente Protocollo, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi prevista dall'articolo 1 sara' effettuata sulla base delle aliquote di cui e' stato preso atto e che figurano nel suddetto elenco.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~protocollo-2-art2 · fonte su Normattiva