Per quanto riguarda i prodotti compresi nell'elenco allegato al presente Protocollo, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi prevista dall'articolo 1 sara' effettuata sulla base delle aliquote di cui e' stato preso atto e che figurano nel suddetto elenco.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
