ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE L'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI DOCUMENTI La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando regolare lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione in questa materia, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ciascuna delle Parti dara' comunicazione all'altra degli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e concernenti i cittadini di tale ultima Parte. Ciascuna delle Parti dara' altresi' comunicazione all'altra delle annotazioni eseguite dopo l'entrata in vigore del presente Accordo su tutti gli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri e relativi ai cittadini di tale ultima Parte, trasmettendo copia degli atti contenenti l'annotazione. Le annotazioni e gli atti relativi alla filiazione saranno oggetto di comunicazione quando la persona cui si riferiscono sia cittadino dell'altra Parte, ne assuma la cittadinanza oppure sia nata in detta Parte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;533~accordo-art1 · fonte su Normattiva