CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina desiderando intensificare la cooperazione tra i due Stati nel campo della assistenza giudiziaria in materia civile, considerato che i due Stati sono entrambi parti delle Convenzioni dell'Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura civile, del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri e del 18 marzo 1970 sull'ottenimento di prove all'estero in materia civile o commerciale. hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art1 · fonte su Normattiva