[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SPAGNA SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E L'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI DOCUMENTI Il Governo italiano ed il Governo spagnolo, tenuto conto che ambedue gli Stati si ispirano ai principi della tutela della vita familiare e privata e desiderando regolare lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione in questa materia, hanno convenuto quanto segue:

[3]Gli ufficiali dello stato civile di ciascuno dei due Stati trasmetteranno in copia integrale gli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri e concernenti i cittadini dell'altro Stato. allorche' una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile, una copia integrale di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di trasmissione. Le annotazioni e gli atti relativi alla filiazione saranno oggetto di trasmissione quando la persona cui si riferiscono sia cittadina dell'altro Stato o ne assuma la cittadinanza, oppure sia nata in detto Stato. Gli ufficiali dello stato civile si comunicheranno allo stesso modo gli atti relativi all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza da parte dei cittadini dell'altro Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;761~accordo-art1 · fonte su Normattiva