ufficiali dello stato civile rilasceranno in esenzione di qualsiasi diritto e tassa e trasmetteranno senza spese, almeno una volta ogni due mesi, al competente Ufficio consolare dell'altra Parte, i documenti di matrimonio e di morte di cui all'articolo 1. I documenti di nascita saranno rilasciati e trasmessi secondo le medesime modalita' ed alle stesse condizioni, ogni qualvolta detto Ufficio consolare o gli interessati ne facciano richiesta all'Ufficiale dello stato civile competente.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;533~accordo-art3 · fonte su Normattiva