Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 18 — Scambio di atti di stato civile
- 1)Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra, in esenzione da spese, gli atti di stato civile, e annotazioni connesse, relativi ad eventi, verificatisi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, concernenti cittadini di quest'ultima Parte.
- 2)Gli atti vengono trasmessi trimestralmente da ciascuna Parte alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dell'altra Parte. Gli atti di morte sono trasmessi senza indugio.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
