Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo - quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti - e gli sportivi ritraggono dalle loro attivita' personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita', sono svolte.
Testo vigente dal 27 aprile 1963
