Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo - quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti - e gli sportivi ritraggono dalle loro attivita' personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita', sono svolte.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art18 · fonte su Normattiva