I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita', indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di una tale sede, la parte di reddito che puo' essere attribuita a detta sede e' tassabile in questo altro Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art17 · fonte su Normattiva