Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati contraenti, che soggiornino nell'altro Stato contraente al solo fine di attendere ai loro studi o alla loro formazione professionale, ricevono per far fronte alle spese del loro mantenimento, dei loro studi o della loro formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato a condizione che le somme stesse provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.
Testo vigente dal 27 aprile 1963
