Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati contraenti, che soggiornino nell'altro Stato contraente al solo fine di attendere ai loro studi o alla loro formazione professionale, ricevono per far fronte alle spese del loro mantenimento, dei loro studi o della loro formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato a condizione che le somme stesse provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art21 · fonte su Normattiva