I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da, essi impartito durante un periodo di residenza non eccedente i 2 anni nelle Universita' o nelle scuole o in altri istituti d'insegnamento situati nell'altro Stato contraente non sono assoggettati ad imposta, sulla detta remunerazione in questo altro Stato contraente.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art20 · fonte su Normattiva