Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, quando in conformita', alle disposizioni della presente Convenzione uno Stato contraente ha il diritto di tassare o puo' tassare un dato reddito e lo stesso reddito e' tassabile nell'altro Stato contraente in conformita' alla sua legislazione, questo altro Stato contraente deve esentare da imposta detto reddito ma puo', per calcolare lo ammontare dell'imposta sugli altri redditi, applicare la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile se tale reddito non fosse stato esentato.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art24 · fonte su Normattiva