Quando un contribuente prova che le misure adottate dalle autorita' fiscali degli Stati contraenti hanno comportato o comporteranno per lui una doppia imposizione contraria alle disposizioni della presente Convenzione egli ha diritto di sporgere reclamo nello Stato di cui e' residente. Il reclamo deve essere presentato entro il termine di un anno a partire dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata. Se il reclamo e' riconosciuto fondato, le autorita' competenti del detto Stato contraente si metteranno d'accordo con le autorita', competenti dello altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione in questione.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art25 · fonte su Normattiva