1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Il termine "interessi" adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti o depositi di qualsiasi natura, nonche' i premi di prestiti ed ogni altro provento assoggettabile allo stesso regime dei redditi delle somme date a prestito o depositate in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di detti redditi. In tal caso, gli interessi sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale e' stato contratto il debito generatore degli interessi e che come tale sopporta l'onere di tali interessi, i detti interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o depositante o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito o del deposito per il quale essi sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore o depositante in assenza di simili relazioni, la limitazione dell'aliquota prevista al paragrafo 2 non si applica che a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente degli interessi e' tassabile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione applicabili ai redditi cui detta parte eccedente puo' essere assimilata.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art11 · fonte su Normattiva