1. Le disposizioni della presente Convenzione, non possono essere interpretate nel senso di limitare in alcun modo le deduzioni, le esenzioni, le riduzioni o altre facilitazioni accordate o che saranno accordate secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti nella determinazione dell'ammontare delle imposte percepite da detto Stato contraente. 2. Nel caso che sorgano difficolta' o dubbi circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o in relazione alle Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno le questioni di comune accordo.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art27 · fonte su Normattiva