Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (a condizioni che si tratti di informazioni consentite dalle legislazioni fiscali degli Stati contraenti) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o per evitare le frodi fiscali o per applicare le disposizioni interne intese a prevenire l'evasione nel campo delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate dovranno, essere tenute segrete e non potranno essere rivelate a persone diverse da quelle che si occupano dell'accertamento e (della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un procedimento industriale, commerciale o professionale.
Testo vigente dal 27 aprile 1963
