Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (a condizioni che si tratti di informazioni consentite dalle legislazioni fiscali degli Stati contraenti) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o per evitare le frodi fiscali o per applicare le disposizioni interne intese a prevenire l'evasione nel campo delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate dovranno, essere tenute segrete e non potranno essere rivelate a persone diverse da quelle che si occupano dell'accertamento e (della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un procedimento industriale, commerciale o professionale.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art26 · fonte su Normattiva