1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legge dello Stato contraente in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti cui si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati come beni immobili. 3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto di beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti da imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Testo vigente dal 27 aprile 1963
