[1]Articolo IX Modifiche

[2](a) (i) La presente Convenzione puo' essere modificata per accordo unanime fra i Governi contraenti. (ii) A richiesta di uno qualsiasi dei Governi contraenti, una proposta di modifica deve essere comunicata dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'esame e l'accettazione prevista dal presente paragrafo. (b) (i) Una modifica alla presente Convenzione puo' essere proposta all'Organizzazione in qualsiasi momento da un Governo contraente. Se questa proposta e' accettata con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dell'Organizzazione (d'ora in avanti chiamata Assemblea), su una raccomandazione adottata con la maggioranza dei due terzi dal Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione (d'ora in avanti chiamato Comitato della sicurezza marittima), la proposta stessa deve essere comunicata dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per la loro accettazione. (ii) Ogni raccomandazione di questa natura, fatta dal Comitato della sicurezza marittima, deve essere comunicata dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti, per l'esame, almeno sei mesi prima che essa sia esaminata dall'Assemblea. (c) (i) Una conferenza dei Governi per l'esame di modifiche alla presente Convenzione, proposte da uno qualsiasi dei Governi contraenti, deve essere convocata in qualsiasi momento dall'Organizzazione su domanda di un terzo dei Governi contraenti. (ii) Qualsiasi modifica adottata da tale conferenza con la maggioranza di due terzi dei Governi contraenti deve essere comunicata dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per la loro accettazione. (d) Qualsiasi modifica comunicata ai Governi contraenti per la loro accettazione, conformemente ai paragrafi (b) o (c) del presente articolo, entra in vigore per tutti i Governi contraenti - ad eccezione di quelli che abbiano dichiarato, prima che essa entri in vigore, di non accettare tale modifica - dodici mesi dopo la data nella quale la modifica e' stata accettata da due terzi dei Governi contraenti, ivi compresi i due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima. (e) L'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei voti comprendente i due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima e subordinatamente all'adesione dei due terzi dei Governi che hanno stipulato la presente Convenzione, oppure una conferenza convocata a termini del paragrafo (c) del presente articolo con una votazione dei due terzi di maggioranza, possono deliberare, al momento dell'adozione della modifica che questa e' cosi' importante che qualsiasi Governo contraente, il quale faccia una dichiarazione conformemente al paragrafo (d) del presente articolo e che non accetti detta modifica entro un periodo di dodici mesi dopo che la modifica stessa e' entrata in vigore, cessi di essere parte della presente Convenzione alla scadenza di tale periodo. (f) Qualsiasi modifica alla presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisca alla struttura della nave, ha effetto soltanto per le navi la cui chiglia sia stata impostata dopo la data in cui la modifica e' entrata in vigore. (g) L'Organizzazione deve informare tutti i Governi contraenti delle modifiche che entrano in vigore in applicazione del presente articolo, nonche' della data in cui le modifiche stesse entrano in vigore. (h) Qualsiasi accettazione o dichiarazione di cui al presente articolo deve essere notificata per iscritto all'Organizzazione, la quale deve comunicare a tutti i Governi contraenti la ricezione di tale accettazione o dichiarazione.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artix · fonte del testo