[1]Articolo VIII Regole speciali risultanti da accordi
[2]Quando, in conformita' alla presente Convenzione, sono stabilite regole speciali mediante accordi fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate all'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.
Testo vigente dal 20 luglio 1966
