[1]Articolo VIII Regole speciali risultanti da accordi

[2]Quando, in conformita' alla presente Convenzione, sono stabilite regole speciali mediante accordi fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate all'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artviii · fonte del testo