[1]Articolo X Firma ed accettazione

[2](a) La presente Convenzione rimarra' aperta alla firma per un mese a partire da oggi e rimarra' in seguito aperta all'accettazione. I Governi degli Stati possono divenire parti della Convenzione mediante: (i) la firma senza riserva di accettazione; (ii) la firma con riserva di accettazione, seguita da accettazione; o (iii) l'accettazione. (b) L'accettazione si effettua con il deposito di uno strumento presso l'Organizzazione, che informera' tutti i Governi che hanno gia' accettato la Convenzione di ogni accettazione ricevuta e della data della sua riceziore.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artx · fonte del testo