[1]Articolo II
[2]1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente Accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in un secondo momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo III del presente Accordo. 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti diritti:
- a)di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;
- b)di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non di traffico; e
- c)nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata; di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio dell'altra Parte Contraente o di un terzo Paese. 3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso conferire alla impresa di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte Contraente, relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operati in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 9 maggio 1968
