Concessione di diritti

  • 1)Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo, allo scopo di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nel relativo annesso. Tali servizi e rotte sono d'ora in avanti definiti rispettivamente "i servizi concordati" e "le rotte specificate".
  • 2)La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
  • a)di sorvolare senza atterrarvi il territorio dell'altra Parte contraente;
  • b)di effettuare scali in detto territorio per scopi non commerciali e,
  • c)nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per quella rotta nell'annesso al presente accordo allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art2 · fonte su Normattiva