[1]Articolo XI

[2]Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti Contraenti, il presente Accordo verra' modificato onde renderlo uniforme con le disposizioni di tale convenzione.

Testo vigente dal 9 maggio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;539~artxi · fonte su Normattiva