[1]Articolo X

[2]1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati tra di loro. 2. Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante i negoziati,

  • a)esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o a qualsiasi persona od ente, oppure
  • b)qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante i negoziati la disputa verra' sottoposta per la decisione, a richiesta di una qualsiasi delle Parti Contraenti, ad un tribunale di tre arbitri, uno da nominarsi da ciascuna delle Parti Contraenti ed il terzo da nominarsi dai due cosi' nominati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione, da parte dell'altra Parte Contraente, della notifica attraverso i canali diplomatici della richiesta di arbitrato della disputa da parte di tale tribunale ed il terzo arbitro verra' nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra delle Parti Contraenti non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non viene nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale puo' essere richiesto dall'una o l'altra delle Parti Contraenti di nominare uno o piu' arbitri a seconda del caso. 3. Le Parti Contraenti si impegnano a uniformarsi a qualsiasi decisione presa ai sensi del paragrafo (2) del presente articolo. 4. Qualora e per il tempo che l'una o l'altra delle Parti Contraenti o l'impresa designata dell'una o l'altra Parte Contraente non si uniformi alla decisione presa in base al presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio concesso in virtu' del presente Accordo all'altra Parte Contraente in difetto o alla impresa designata di tale Parte Contraente.

Testo vigente dal 9 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;539~artx · fonte su Normattiva