[1]Articolo XII
[2]Ciascuna Parte Contraente concede alla impresa aerea designata dall'altra Parte il diritto di trasferire liberamente, al corso del cambio ufficiale, gli utili netti ricavati da quella impresa nel proprio territorio in connessione con il trasporto di passeggeri, posta e merci.
Testo vigente dal 9 maggio 1968
