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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 maggio 1934-XII, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorieta' dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 17 gennaio 1935 - Anno XIII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - ACERBO - DE FRANCISCI - JUNG
[12]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1935 al 16 dicembre 2009
