1. Il presente protocollo entrera' in vigore dopo l'avvenuta ratifica di sette Stati nei cui confronti vige la convenzione di Roma. Esso entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello di tali Stati che procedera' per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, se il secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunita' europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988, entrera' in vigore ad una data ulteriore, il presente protocollo entrera' anch'esso in vigore a tale data. 2. Ogni ratifica posteriore all'entrata in vigore del presente protocollo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, sempreche' abbiano preso effetto la ratifica, l'accettazione o l'approvazione della convenzione di Roma da parte dello Stato in questione.

Testo vigente dal 4 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;54~primo-protocollo-art6 · fonte su Normattiva