presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi in maniera diversa, si riterra' che l'emendamento o la modifica divengono effettive un anno dopo la chiusura della Riunione Consultiva del Trattato Antartico nella quale e' stato adottato, a meno che una o piu' Parti Consuntive del Trattato Antartico non notifichino entro il predetto periodo il Depositario riguardo al loro desiderio di ottenere una proroga oppure che non intendono approvare il provvedimento. 2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che entra in vigore in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra acquista successivamente efficacia per ogni altra Parte quando la notifica di approvazione di quest'ultima Parte e' stata ricevuta dal Depositario.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-art13 · fonte su Normattiva