o modifica 1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono state approvati; essi diverranno effettivi un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nel corso della quale sono stati adottati, a meno che una o piu' Parti consultive del Trattato Antartico notifichino il depositario entro tale periodo di tempo, che desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono approvare l'emendamento. 3. Ogni emendamento o modifica di tale Annesso che diviene effettivo in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' in seguito effettivo nei confronti di ogni altra parte quando la notifica di approvazione di detta Parte sara' stata ricevuta dal Depositario.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iii-art13 · fonte su Normattiva