o Modifica 1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono state approvate e diverranno effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico durante la quale e' stata adottata a meno che una o piu' Parti Consultive al Trattato Antartico non notifichino il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desiderano una proroga di tale periodo o che non intendono approvare il provvedimento. 2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che diviene effettiva in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' successivamente effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell'approvazione di detta Parte sara' ricevuta dal Depositario.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iv-art15 · fonte su Normattiva