Art. 5 (Annesso II)
Ciascuna Parte preparera' e mettera' a disposizione informazioni enumerando in particolar modo le attivita' interdette, fornendo liste delle specie particolarmente protette a tutte quelle persone presenti nella zona del Trattato Antartico o che intendono entrarvi, al fine di assicurare che queste persone comprendono ed osservano le disposizioni del presente Annesso.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
