[1]ARTICOLO XI bis Informazioni sensibili contenute nella richiesta

[2]La Parte Richiedente che ipotizza la comunicazione d'informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione puo' consultarsi con la Parte Richiesta per stabilire in che misura la Parte Richiesta possa proteggere dette informazioni. Se la Parte Richiesta e' impossibilitata a proteggere le informazioni nel modo voluto dalla Parte Richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.

Testo vigente dal 28 marzo 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~artxibis · fonte su Normattiva