DI EMERGENZA 1. Il presente Annesso non si applichera' ai casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o alla protezione dell'ambiente. 2. Sara' immediatamente trasmessa a tutte le Parti ed al Comitato notifica delle attivita' intraprese in casi di emergenza.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iii-art12 · fonte su Normattiva