di gestione Ciascuna Parte: (a) designera' un funzionario di gestione dei rifiuti per sviluppare e sorvegliare i piani di gestione dei rifiuti; in loco questa responsabilita' sara' delegata ad una persona appropriata in ciascun sito; (b) assicurera' che i membri di queste spedizioni ricevano l'addestramento volto a limitare l'impatto delle operazioni di detta Parte sull'ambiente Antartico e siano informati riguardo alle prescrizioni del presente Annesso; (c) scoraggera' l'uso di prodotti di cloruro di poli-vinile (PVC) ed assicurera' che le spedizioni nella zona del Trattato Antartico siano avvisate di ogni prodotto PVC che si intende introdurre nella zona del Trattato Antartico affinche' tali prodotti possano essere rimossi successivamente in conformita' con il presente Annesso.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iii-art10 · fonte su Normattiva