delle acque di scolo 1. Salvo se cio' pregiudicherebbe indebitamente le operazioni nell'Antartico: (a) ciascuna Parte si asterra' dal scarico in mare tutte le acque di scolo non trattate (il termine "acque di scolo" essendo definito all'Annesso IV di MARPOL 73/78) entro 12 miglia nautiche da terra o dalle piattaforme di ghiaccio; (b) oltre tale distanza, le acque di scolo immagazzinate in un serbatoio di contenimento non saranno scaricate istantaneamente ma ad un ritmo moderato e, se possibile, mentre la nave e' in viaggio a velocita' a non meno di 4 nodi. Il presente paragrafo non si applica a navi autorizzate a trasportare un massimo di 10 persone. 2. Le Parti devono se del caso fare uso di registri per la registrazione delle acque di scolo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iv-art6 · fonte su Normattiva