di altri rifiuti a terra 1. I rifiuti non rimossi o non eliminati in conformita' con gli Articoli 2 e 3 non saranno eliminati in zone libere da ghiacci o in sistemi di acqua dolce. 2. Le acque di scolo, i rifiuti domestici liquidi e gli altri rifiuti liquidi non rimossi dalla zona del Trattato Antartico in conformita' con l'Articolo 2 saranno per quanto possibile eliminati nei mari di ghiaccio, sulle piattaforme di ghiaccio o sugli strati di ghiaccio a terra, a condizione che detti rifiuti, generati da basi localizzate a terra su piattaforme di ghiaccio o su strati di ghiaccio a terra possano essere eliminati in profondi pozzi di ghiaccio qualora tale mezzo di eliminazione sia l'unica opzione praticabile. Questi pozzi non saranno localizzati sui solchi noti dei ghiacci galleggianti che terminano in zone libere da ghiaccio o in zone di forte erosione. 3. I rifiuti aventi origine negli accampamenti sul terreno saranno per quanto possibile trasportati da coloro che hanno prodotto tali rifiuti, in basi di appoggio o su navi per l'eliminazione in conformita' con il presente Annesso.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iii-art4 · fonte su Normattiva