dei rifiuti in mare 1. Le acque di scolo ed i rifiuti domestici liquidi possono essere scaricati direttamente in mare, tenendo conto della capacita' di assimilazione dell'ambiente marino ricevente ed a condizione che: (a) tale discarica sia localizzata, ogni qualvolta cio' sia possibile, la' dove esistono le condizioni per una diluzione iniziale ed una rapida dispersione; (b) vasti quantitativi di tali rifiuti (prodotti in una base il cui affollamento medio settimanale in tutta l'estate australe e' all'incirca di trenta individui a piu') saranno trattati almeno per via di macerazione. 2. I sotto-prodotti del trattamento delle acque di scolo con il procedimento del "Contattore Rotatorio Biologico" o procedimenti analoghi, potranno essere eliminati in mare a condizione che tale eliminazione non pregiudichi negativamente l'ambiente locale ed a condizione anche che tale eliminazione in mare sia in conformita' con l'Annesso IV del Protocollo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iii-art5 · fonte su Normattiva