[1]discriminazione e commercio

[2]1. Le Parti dichiarano di adottare un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto. 2. Le Parti dichiarano che le misure in relazione a beni e servizi correlati ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto non devono essere utilizzate come restrizione mascherata o come ostacolo indebito al commercio internazionale. 3. Il gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito in applicazione dell'articolo 13 prende in considerazione, tra l'altro, questioni di non discriminazione e altre questioni correlate al commercio relative ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali, compresa la possibilita' di impegni aggiuntivi tanto a livello bilaterale, quanto a livello multilaterale.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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